Statuto

ESTRATTO DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
DENOMINATA:
“CAMERA D’AFFARI POLACCA IN ITALIA”

Articolo 1
L’anno 2020, il giorno 06 mese luglio 2020 è costituita l’Associazione culturale denominata: “CAMERA D’AFFARI POLACCA IN ITALIA”. L’Associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2
L’Associazione si riserva di trasferire la sede stessa in ragione delle necessità con la possibilità di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi a seconda delle necessità. La durata dell’Associazione è illimitata. La sede di riferimento al momento della costituzione è la seguente:
Bologna, via del Pratello n. 21, Scala B, piano terra.

Articolo 3
L’Associazione è libera, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e si propone, con ogni mezzo e strumento idoneo, di promuovere e gestire attività culturali, formative e di aggregazione e comunicazione a favore degli associati. In particolare, gli scopi dell’Associazione sono di:

  1. sviluppare, supportare e incentivare la cultura economica e di scambio commerciale tra Polonia e Italia;
  2. realizzare e partecipazione ad eventi ed incontri economici, commerciali ed industriali polacchi, italiani e internazionali;
  3. promuovere la presenza di operatori economici Polacchi in Italia e viceversa con particolare riferimento ai Soci;
  4. promuovere e incentivare la cooperazione tra imprenditori polacchi e italiani;
  5. promuovere l’attività turistica tra Polonia e Italia;
  6. favorire incontri, collaborazioni, accreditamenti, rapporti e dialoghi con gli ordini professionali, organismi europei e internazionali, autorità accademiche, pubbliche autorità, enti e organizzazioni che perseguono scopi analoghi a quelli dell’Associazione, istituzioni pubbliche / private in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
  7. organizzare e promuovere attività di formazione anche finanziata, meeting, mostre, incontri, rassegne, seminari e convegni con l’intento di far conoscere, valorizzare e promuovere tutto ciò che afferisce agli scopi perseguiti dall’Associazione.
  8. svolgere attività editoriale a stampa, web e su ogni tipo di altro supporto attraverso la pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute nell’ambito degli scopi perseguiti dall’Associazione;
  9. organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni e/o consulenze con Enti Pubblici e Privati, associazioni, imprese ed aziende Polacche, Italiane e internazionali che operano nei settori culturale, formativo ed affini.
    Per il conseguimento delle finalità statutarie l’Associazione può compiere le necessarie operazioni, di qualsiasi natura, avvalendosi di tutte le normative regionali, nazionali e comunitarie. Fra queste operazioni, senza alcuna esclusione, essa potrà:
  10. Compiere le operazioni bancarie necessarie all’attuazione dello scopo.
  11. Assumere partecipazioni in altri organismi similari che perseguono finalità in ambiti affini ai propri.
  12. Avvalersi della collaborazione e stipulare convenzioni e contratti finalizzati al raggiungimento dei propri scopi sociali con Enti e soggetti pubblici, privati e internazionali.
  13. Promuovere tutte quelle attività che abbiano ad oggetto materie che rientrano nello scopo fondamentale dell’Associazione.
  14. Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione potrà avvalersi di ogni tipo di finanziamento, erogato, in qualsiasi forma, da istituzioni ed enti pubblici o privati e internazionali.
  15. L’Associazione può possedere, gestire e acquisire in locazione immobili e altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolti al perseguimento delle finalità
    dell’Associazione, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento
    delle finalità dell’Associazione.
  16. L’attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità dell’Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.
    Articolo 4
    Il patrimonio dell’Associazione è formato:
  17. dalle quote d’iscrizione da effettuarsi nella misura che sarà di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo;
  18. dalle quote associative che ciascun associato è tenuto a versare nella cadenza e nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;
  19. dai residui attivi di gestione;
  20. da elargizioni da parte di soci o di terzi, siano essi pubblici o privati.
    E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
    Articolo 5
    Associati
    L’Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione di attività istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ciò premesso i soci sono coloro che, avendone fatto relativa domanda, sono stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche, i liberi professionisti e le imprese polacche, italiane, dell’Unione Europea e non, in possesso dei
    diritti civili e che non abbiano riportato condanne penali. Possono inoltre farne parte persone giuridiche.
    La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà i 2/3 del Consiglio direttivo.
    Articolo 6
    I soci si dividono nelle seguenti categorie:
    • Soci Fondatori: coloro che partecipano alla costituzione dell’ente e che risultano come tali dall’atto costitutivo dell’associazione.
    • Soci Ordinari: coloro che avendone fatto domanda sono stati accettati dal Consiglio Direttivo e in regola con il pagamento della quota associativa annuale
    • Sono Soci Sostenitori: le persone giuridiche, attraverso un loro rappresentante, e coloro che intendano supportare annualmente l’attività istituzionale e lo sviluppo dell’Associazione mediante
    donazioni, liberalità o apporti economici di qualsiasi genere, natura od entità, o che sono stati nominati tali dal Consiglio Direttivo per esseri anche distinti nella promozione e nella crescita dell’associazione grazie al loro operato e supporto economico, permettendole di acquisire
    particolare lustro.
    • Soci Onorari: coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo e che sono individuati tra studiosi di chiara fama che abbiano particolari benemerenze in campo scientifico, accademico e/o professionale relativamente all’oggetto dell’associazione, o che abbiano effettuano
    versamenti al fondo di dotazione dell’ente, ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.
    • Il Consiglio Direttivo, ogni anno, può a sé riservare la nomina di un numero massimo di tre (3) Soci Onorari della Associazione, selezionandoli fra coloro i quali si siano particolarmente distinti in ambito accademico, professionale o sociale.
    • Chi intende aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta e impegnarsi a versare la quota di iscrizione prevista di anno in anno. L’iscrizione all’associazione viene formalizzata mediante una domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo, previa accettazione del
    presente statuto e il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali nelle forme di legge. La richiesta di iscrizione è soggetta a valutazione discrezionale e insindacabile da parte del Consiglio
    Direttivo. Il soggetto a cui verrà comunicata l’ammissione all’associazione dovrà versare la quota associativa che non è trasmissibile per atto tra vivi e non è soggetta a restituzione in caso di
    scioglimento del rapporto associativo. In seguito alla decisione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al versamento della quota associativa da parte del nuovo socio, lo stesso verrà iscritto nell’elenco degli associati.
    • In caso di parere sfavorevole all’ammissione anche da parte di un solo componente del Consiglio Direttivo – entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione – lo stesso delibera sull’ammissione a socio con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. La decisione del
    Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
    • A seguito dell’ammissione, l’associato assume la qualità di Socio Ordinario, Onorario o Sostenitore, secondo i requisiti vantati.
    • La domanda di ammissione sarà considerata accolta quando otterrà i 2/3 del Consiglio Direttivo.
    • Gli Associati possono recedere in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Associazione presso la propria sede. Il recesso produrrà effetti dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della lettera di recesso, fermo restando l’obbligo per il recedente di adempiere a obbligazioni ed oneri assunti nei confronti dell’Associazione o di terzi (nell’ambito dell’attività dell’Associazione), anteriormente alla data della comunicazione della dichiarazione di recesso. Ogni singolo associato, sia esso persona fisica
    o giuridica, può fatturare o rendicontare all’associazione le sue competenze in ragione di rimborsi spese o compensi forniti per il raggiungimento di uno scopo sociale.
    • La qualità di socio si perde a seguito di:
    a) decesso;
    b) recesso volontario;
    c) estinzione o fallimento;
    d) esclusione per comportamenti contrari allo statuto;
    e) mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi;
    f) comportamento che rechi danno all’immagine e/o alle finalità dell’Associazione;
    g) commissione di azioni pregiudizievoli agli scopi dell’Associazione;
    h) condanna con sentenza passata in cosa giudicata per reati che rendano incompatibile, a giudizio del Consiglio Direttivo, la partecipazione dell’iscritto all’Associazione.
    • Nel caso di espulsione ovvero di recesso da parte del socio, le quote ed ogni somma da questi versata nelle casse dell’Associazione rimangono acquisite all’Associazione.
    Articolo 7
    Diritti e Doveri degli associati
  21. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri, ad eccezione dei soci Onorari e Sostenitori, e:
    • sono tenuti al pagamento della quota annuale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo;
    • si impegnano all’osservanza delle norme statutarie, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli Organi Direttivi dell’Associazione.
  22. La qualità di socio è personale e non si trasmette agli eredi. Tutti gli associati danno il proprio contributo associativo, culturale e finanziario, alla vita dell’associazione ed hanno il diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione e alle decisioni dell’ente mediante il voto espresso in Assemblea nei termini stabiliti dal presente statuto.
  23. Tutti i soci, tranne i soci Onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dal Consiglio Direttivo in base anche alla categoria di appartenenza. Il Consiglio Direttivo può altresì dare facoltà a chi lo desidera di associarsi in via vitalizia, determinando l’ammontare della quota di versamento in un’unica soluzione. Il versamento della quota annuale conferisce il diritto di
    voto in Assemblea nei termini stabiliti nel presente statuto.
  24. I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione, nonché di fruire di tutte le prestazioni ed i servizi normalmente provveduti agli associati.
  25. Ciascun socio deve mantenere i propri dati e recapiti aggiornati, comunicando tempestivamente la loro variazione.
    Articolo 8
    Gli Organi dell’Associazione sono: – l’Assemblea dei soci; – il Consiglio Direttivo; – il Presidente.
    ASSEMBLEA
    Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
    L’Assemblea si riunisce presso la sede dell’Associazione ovvero nel diverso luogo stabilito dal Consiglio Direttivo ed è composta da tutti i soci portanti diritto di voto. Non sono titolari del diritto di voto i soci morosi; vengono intesi come morosi gli associati non in regola con il versamento della quota associativa annuale relativa all’esercizio in corso al momento dell’Assemblea, qualora essa sia dovuta.
    L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, su iniziativa del Consiglio Direttivo o del Presidente, che stabiliscono il luogo, la data, l’ora e l’Ordine del Giorno. L’Avviso di
    Convocazione deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata per l’Assemblea nel Sito Internet dell’Associazione o comunicato entro lo stesso termine ai soci tramite email, o per posta ordinaria o certificata. L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
    L’Assemblea deve inoltre essere convocata, nel termine di un mese dalla comunicazione della richiesta e avanzata via pec o raccomandata a.r., quando lo richiedano almeno due terzi degli Associati Fondatori o due quinti degli Associati aventi diritto di voto sempre che siano specificati gli argomenti da trattare e questi rientrino nelle competenze dell’Associazione.
    In tal caso L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione mediante avviso nel Sito Internet dell’Associazione o comunicato entro lo stesso termine ai soci tramite e-mail, o per posta ordinaria o certificata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, nonché l’elenco degli argomenti da trattare.
    Nel caso in cui il Presidente o il Consiglio Direttivo non provvedano alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria entro il mese di giugno, a ciò provvederà il Segretario.
    Articolo 9
    Compiti dell’Assemblea e validità delle Assemblee
  26. L’Assemblea nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, discute e approva il rendiconto dell’anno precedente e il programma dell’anno in corso, ovvero il bilancio consuntivo e preventivo,
    delibera su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, discute e decide su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
  27. L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, sia in proprio o in delega; in seconda convocazione, da tenersi anche nello
    stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  28. L’Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica su indicazioni del Consiglio Direttivo.
  29. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti e/o rappresentati per delega,
    sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. Il Presidente ha comunque la facoltà di indicare espressamente la modalità di voto (palese o segreto).
  30. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente.
  31. Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e il diritto di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi.
  32. L’Assemblea straordinaria, convocata per approvare le modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell’Associazione è validamente costituita con la presenza di metà dei soci aventi diritto di voto in prima
    convocazione; con la presenza di un terzo dei soci aventi diritto di voto in seconda convocazione. Viene convocata con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
  33. L’Assemblea approva eventuali modifiche allo statuto dell’associazione con la maggioranza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci presenti aventi diritto di voto.
  34. L’Assemblea straordinaria può essere altresì convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto, con le modalità di cui all’art. 8 del presente statuto.
  35. I soci possono partecipare all’Assemblea per delega concessa ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
    Articolo 10
    CONSIGLIO DIRETTIVO
    Il Consiglio Direttivo è composto di un numero minimo di tre membri ad un massimo di sette, eletti dall’Assemblea.
    I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili senza limiti. Ne fanno parte di diritto il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere.
    Il Consiglio Direttivo:
  36. elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere dell’Associazione;
  37. esegue le deliberazioni dell’Assemblea;
  38. provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza
    dell’Assemblea;
  39. delibera sull’ammissione di nuovi Associati;
  40. determina l’ammontare delle quote associative, dei contributi annuali in denaro o servizi e competenze, da porre a carico degli Associati;
  41. predispone gli atti e le deliberazioni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  42. predispone un rendiconto finale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  43. svolge tutte le ulteriori incombenze allo stesso attribuite dalla legge e da questo Statuto;
  44. predispone e modifica il regolamento dell’Associazione.
    Articolo 11
    IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E IL SEGRETARIO-TESORIERE
    DELL’ASSOCIAZIONE
  45. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale, vigila sull’osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, fissandone l’ordine del giorno, rappresenta l’Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli
    esterni e nelle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio, nomina avvocati e procuratori, sottoscrive gli atti dell’Associazione.
  46. Il Presidente dà attuazione ai provvedimenti del Consiglio Direttivo.
  47. Nel caso di cessazione della carica del Presidente, per dimissioni o per qualsiasi altro motivo, si procederà entro trenta giorni a nuove elezioni da parte dell’Assemblea.
    Il Presidente provvede:
  48. a svolgere tutte le incombenze a lui attribuite dalla legge, da questo Statuto o dal Consiglio Direttivo;
  49. in assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
    Il Segretario rappresenta l’Associazione, con delega permanente, per tutti gli aspetti amministrativi e fiscali e svolge le funzioni di tenuta contabile. E’ colui che si occupa della comunicazione e della diffusione degli intenti dell’Associazione redige i verbali dell’Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. In particolare, tiene l’elenco degli associati, i libri dell’Associazione, l’archivio e la
    corrispondenza; ha in consegna tutti gli atti e i documenti interessanti l’Associazione; provvede alle comunicazioni di ammissione, alle circolari dirette agli associati e, per la parte che gli compete, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
    Articolo 12
    LIBRI ASSOCIATIVI
    (omissis)
    Articolo 13
    Delegati Regionali, Provinciali e Referenti Territoriali
    Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, può nominare delegati regionali, provinciali e referenti territoriali i quali, esaminando regolarmente il tessuto socio-economico locale, sottopongono
    al vaglio del Consiglio Direttivo le proposte idonee a promuovere le attività istituzionali nella loro zona di competenza, e partecipano, su espresso mandato del Consiglio direttivo, ad attività utili per il
    raggiungimento dei fini associativi. L’Associazione non risponde delle obbligazioni assunte da delegati e referenti per responsabilità relative ad attività poste in essere dagli stessi in proprio, o senza espresso
    mandato del consiglio direttivo. I delegati e referenti territoriali come tali non hanno autonomia decisionale, e sono sempre designati tra i soci membri dell’Associazione.
    Articolo 14
    Sezioni
    Il Consiglio Direttivo può istituire sezioni in altre città, od anche all’estero, definendone i requisiti di appartenenza, i compiti, le caratteristiche, le modalità di finanziamento e funzionamento.
    Articolo 15
    Entrate dell’associazione
    1.L’Associazione dispone di entrate derivanti dai versamenti iniziali dei soci fondatori e di quelli successivi di tutti coloro che aderiscono all’associazione nonché delle quote annuali degli associati e
    degli eventuali introiti per redditi derivanti dal suo eventuale patrimonio o realizzati nello svolgimento della sua attività, inclusi, marchi, domini, brevetti, diritti d’autore ed altre simili titolarità e diritti
    acquisiti direttamente, o scaturiti dall’opera di ingegno svolta nel corso delle attività statutarie
  50. Per l’adempimento dei suoi compititi e fini istituzionali, l’Associazione potrà anche stanziare fondi, ovvero raccoglierne per finanziare o cofinanziare iniziative culturali, divulgative, scientifiche, formative, didattiche e di ogni altra iniziativa diretta a realizzare tali compiti e fini.
  51. L’associazione potrà avvalersi, inoltre, di contributi, finanziamenti ed erogazioni degli Enti Locali, dello Stato o dell’Unione Europea nonché di contributi volontari e donazioni liberali di persone fisiche, persone giuridiche, Enti e Istituzioni.
  52. I fondi sono depositati presso Istituto/i di credito individuato dal Consiglio Direttivo.
    Articolo 16
    Bilancio sociale
  53. L’esercizio sociale si chiude annualmente al 31 dicembre di ciascun anno.
  54. Alla chiusura di ogni anno il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione dell’inventario, ed alla predisposizione degli schemi di bilancio consuntivo e del bilancio di previsione per l’esercizio successivo a norma di legge.
  55. Il bilancio dovrà essere approvato dall’Assemblea che il Consiglio Direttivo dovrà indire entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
  56. Per gli eventuali fondi risultanti dal bilancio e non completamente utilizzati nel corso dell’esercizio precedente, il Consiglio Direttivo indicherà all’Assemblea la possibile utilizzabilità per l’esercizio
    successivo. L’Assemblea deciderà il suo utilizzo.
  57. Non è mai consentita la distribuzione agli associati delle somme risultanti dai bilanci.
    Articolo 17
    Libri sociali
  58. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli associati che saranno
    aggiornati ad iniziativa del Segretario dell’Associazione, le cui risultanze faranno prova nei rapporti tra i soci o verso i terzi. Terrà inoltre un elenco aggiornato dei soci, anche in forma di banca dati elettronica.
  59. Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la nomina di un soggetto esterno per la tenuta della contabilità fiscale e quale depositario delle scritture contabili fiscali
    Articolo 18
    Regolamento
  60. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell’Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all’Assemblea dei Soci.

Articolo 19
Scioglimento e liquidazione

  1. Lo scioglimento volontario dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci presenti.
  2. L’Assemblea con la delibera di scioglimento nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.
  3. Il liquidatore nominato provvederà a liquidare tutte le eventuali attività dell’Associazione.
  4. Tutte le somme residue derivanti dalla liquidazione delle attività dell’Associazione saranno devolute in favore di enti di organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o secondo quanto stabilito dall’Assemblea nella delibera di scioglimento.

Articolo 20
L’anno associativo va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare
Articolo 21
Clausola Compromissoria
(omissis)
Articolo 22
L’Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile, dalle norme di legge in materia, oltre che dalle disposizioni del presente atto.
Articolo 23
Norme finali

  1. Lo Statuto dell’Associazione può essere modificato dall’Assemblea con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.